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PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA IVA​

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Reverse charge per gli appalti nel settore della logistica

Per le prestazioni di servizi, effettuate in forza di contratti di appalto e subappalto, caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci, si prevede l’applicazione del meccanismo del reverse charge, a seguito del rilascio di un’apposita misura di deroga alla direttiva IVA da parte del Consiglio dell’Unione Europea.

In attesa del rilascio di tale misura di deroga, è introdotto un regime transitorio per le anzidette prestazioni tale per cui:

  1. il prestatore e il committente del servizio possono optare per il pagamento dell’IVA da parte del committente in deroga alle regole ordinarie di assolvimento dell’imposta;
  2. il committente comunica l’esercizio della suddetta opzione, di durata triennale, all’Agenzia delle Entrate mediante un apposito modello;
  3. il versamento dell’IVA, da parte del committente, avviene mediante modello F24 e senza possibilità di compensazione “orizzontale” entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.

Il regime transitorio, la cui efficacia è condizionata all’emanazione di un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate, è escluso per le prestazioni di servizi:

  1. già assoggettate ad IVA con il meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17, comma 6, lett. da a) ad a-quater) del DPR 633/72;
  2. rese nei confronti di Amministrazioni pubbliche e di altri enti e società tenuti ad assolvere l’imposta con il meccanismo dello split payment;
  3. effettuate dalle agenzie per il lavoro di cui all’art. 4 del DLgs. 276/2003.

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