Reverse charge per gli appalti nel settore della logistica
Per le prestazioni di servizi, effettuate in forza di contratti di appalto e subappalto, caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci, si prevede l’applicazione del meccanismo del reverse charge, a seguito del rilascio di un’apposita misura di deroga alla direttiva IVA da parte del Consiglio dell’Unione Europea.
In attesa del rilascio di tale misura di deroga, è introdotto un regime transitorio per le anzidette prestazioni tale per cui:
- il prestatore e il committente del servizio possono optare per il pagamento dell’IVA da parte del committente in deroga alle regole ordinarie di assolvimento dell’imposta;
- il committente comunica l’esercizio della suddetta opzione, di durata triennale, all’Agenzia delle Entrate mediante un apposito modello;
- il versamento dell’IVA, da parte del committente, avviene mediante modello F24 e senza possibilità di compensazione “orizzontale” entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.
Il regime transitorio, la cui efficacia è condizionata all’emanazione di un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate, è escluso per le prestazioni di servizi:
- già assoggettate ad IVA con il meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17, comma 6, lett. da a) ad a-quater) del DPR 633/72;
- rese nei confronti di Amministrazioni pubbliche e di altri enti e società tenuti ad assolvere l’imposta con il meccanismo dello split payment;
- effettuate dalle agenzie per il lavoro di cui all’art. 4 del DLgs. 276/2003.
