Al fine di contrastare le indebitate compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24, l’articolo 3, comma 1, D.L. 124/2019, come modificato dalla Camera dei deputati, ha sostituito l’ultimo periodo, comma 1 articolo 17, D.Lgs. 241/1997.
Ne discende che il comma 1, dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, così novellato, consente la possibilità di compensare i crediti, per importi superiori a 5.000 Euro annui, come era già previsto per l’Iva, solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o dell’istanza da cui emerge il credito, per:
- le imposte sui redditi e le relative addizionali;
- le imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
- l’imposta regionale sulle attività produttive.
pertanto, sempre per i crediti superiori a 5.000 euro annui, non basterà più essere in grado di effettuare i conteggi relativi, dai quali risulti l’importo a credito, ma sarà necessario aver già presentato la dichiarazione o l’istanza collegata.