ATTENZIONE: vi raccomandiamo di trasmettere elettronicamente tutte le fatture di dicembre con anticipo rispetto al 31/12/2019 per evitare di compromettere la detrazione iva nell’anno 2019 ai vostri clienti.
La regola che l’acquirente può detrarre l’Iva con riferimento al periodo, mese o trimestre, in cui l’operazione è stata effettuata, se viene ricevuta entro il 15 del mese successivo non si applica per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente.
Quindi, se ad esempio, se una fattura elettronica relativa ad una prestazione del 27 dicembre 2019 viene recapitata il 7 gennaio 2020, finisce nella liquidazione dello stesso mese per il mittente (versamento della liquidazione di dicembre 2019), mentre per destinatario il diritto alla detrazione slitta di un mese (versamento della liquidazione di gennaio 2020).
Per coloro che sono in contabilità semplificata tutto ciò comporta un ulteriore “danno”, in quanto il costo rileva nell’anno di ricezione.