La principale novità contenuta nel Codice della Crisi e dell’ Insolvenza delle Imprese (CCII) riguarda l’introduzione dei meccanismi di allerta per un’ anticipata emersione della crisi e la conseguente maggiore probabilità di applicare efficacemente uno degli strumenti che lo stesso Codice mette a disposizione per il superamento della crisi.
Molti studi e casi reali mostrano che proprio la tempestività dell’azione del debitore è uno degli aspetti più critici dell’attuale normativa che lascia, di fatto, esclusivamente al debitore la libertà di scegliere se e quando interviene, fatte salve ovviamente le eventuali responsabilità che purtroppo emergono già in procedura fallimentare e, quindi, non più recuperabili.
Il nuovo intervento normativo si articola in nuovi obblighi in capo all’imprenditore dell’impresa individuale e all’amministratore nelle imprese esercitate in forma societaria che consistono sia nell’adozione di strumenti, processi es assetti adeguati per cogliere tempestivamente una situazione di crisi sia nel tempestivo intervento per comporre la crisi attraverso uno degli strumenti disponibili.
Alle misure interne di allerta si affiancano quelle esterne che si estrinsecano in un obbligo di segnalazione da parte dei sindaci e revisori di fondati indizi di crisi e per i creditori pubblici qualificati del superamento di soglie rilevanti. Tale segnalazione andrà rivolta prima al debitore e in assenza di risposte ritenute sufficienti ad un nuovo Organismo di Composizione della Crisi (OCRI) da istituire presso le Camere di Commercio che avrà il compito di verificare l’esistenza della crisi ed in caso positivo di concordare con il debitore le misure necessarie al suo superamento.
Oltre agli obblighi previsti in campo agli imprenditori e agli amministratori, relativamente alle misure di allerta interne, e ai sindaci e revisori per quelle esterne che derivano dai fondati indizi di crisi, il nuovo Codice prevede anche un ulteriore obbligo di segnalazione da parte di soggetti esterni alla società.
Essi sono costituiti dai creditori pubblici qualificati (Agenzie delle Entrate, INPS e agente di riscossione) che sono oggetto di particolare tutela per evitare che la continuità di società in condizione di crisi o di insolvenza possa tradursi in un aggravamento del danno erariale.
Le modifiche al codice civile sono già entrate in vigore il 16 marzo 2019, ovvero 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Codice, avvenuta il 14 febbraio 2019. L’obbligo di segnalazione, l’attivazione operativa dell’ OCRI, la composizione assistita della crisi e le modifiche intervenute agli strumenti di gestione della crisi entrano in vigore il 15 agosto 2020 ovvero 18 mesi dopo la pubblicazione del nuovo Codice.