Novità per lo split payment. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto è intervenuto sulle disposizioni di attuazione del meccanismo della scissione al fine di tenere conto dell’estensione del perimetro applicativo, come previsto dalla Manovra correttiva 2017. A partire dal prossimo 1° luglio prossimo molti nuovi dovranno trattenere, al momento del pagamento, l’Iva risultante dalla fattura emessa dal cedente o prestatore.
Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze emanato il 27 giugno scorso è intervenuto sulle disposizioni di attuazione del meccanismo della scissione al fine di tenere conto dell’estensione del perimetro applicativo a partire dalle fatture emesse con decorrenza dal 1° luglio 2017, da tale data il meccanismo risulterà applicabile non solo per le prestazioni effettuate nei confronti della PA, ma anche verso società partecipate o in alcuni casi verso le società quotate.
L’art. 3, comma 1, del decreto ministeriale originario rimane invariato. Il testo della disposizione prevede che “L’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui all’articolo 1 diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi”. Il nuovo comma 2 prevede che “Le pubbliche amministrazioni e società possono comunque optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata al momento della ricezione della fattura ovvero al momento della registrazione della medesima”.
Le modifiche sono dunque due:
1) l’individuazione del momento di esigibilità riguarda non solo la PA, ma anche le società. Si tratta di una conseguenza diretta dell’estensione del perimetro applicativo della scissione.
2) la possibilità di anticipare l’esigibilità del tributo non solo al momento della ricezione della fattura, ma in alternativa al momento della registrazione della medesima”. Ma non è chiaro in base a quali modalità debba essere esercitata l’opzione per anticipare l’esigibilità. In ogni caso risulterà più conveniente considerare il tributo esigibile all’atto del pagamento. Fin quando la PA o la società non effettueranno il pagamento della fornitura non sorgerà alcun debito nei confronti dell’erario indipendentemente dall’avvenuta ricezione o registrazione del documento. Viceversa la diversa scelta darebbe luogo alla nascita del debito verso l’erario per la sola circostanza di aver ricevuto o registrato la fattura passiva.