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DL N. 193/2016 : DICHIARAZIONE IVA TRIMESTRALE E SPESOMETRO TRIMESTRALE

Tra i diversi emendamenti approvati dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera, al testo del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016), particolare rilevanza assumono gli emendamenti all’art. 4, che cercano di ovviare alle principali criticità evidenziate dagli gli operatori del settore in ordine alla concreta applicazione della disciplina delle nuove comunicazioni trimestrali IVA.

Tra i diversi emendamenti approvati dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera, al testo del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016), particolare rilevanza assumono gli emendamenti all’art. 4, che cercano di ovviare alle principali criticità evidenziate dagli gli operatori del settore in ordine alla concreta applicazione della disciplina delle nuove comunicazioni trimestrali IVA.

I dati potranno essere inviati esclusivamente in forma analitica, come previsto dl provvedimento del 27/03/2017 dell’Agenzia delle Entrate.

I termini per l’invio dei dati dell’anno 2017 sono i seguenti.

Periodo di riferimento Invio comunicazione
gennaio – febbraio – marzo 31 maggio
aprile – maggio – giugno 18 settembre
luglio – agosto – settembre 30 novembre
ottobre – novembre – dicembre 28 febbraio

A quanto detto si aggiunge che secondo quanto previsto dal nuovo art. 21-bis del medesimo DL n. 78/2010, entro le stesse date, i soggetti passivi – che liquidino l’IVA con cadenza mensile ovvero trimestrale – sono tenuti a comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche effettuate. La comunicazione deve essere effettuata sia nel caso in cui dalla liquidazione periodica emerga un credito che in quello in cui emerga un debito. Sono esonerati da tale adempimento solo i contribuenti che non sono obbligati a presentare la dichiarazione annuale IVA o ad effettuare le liquidazioni periodiche.

L’emendamento approvato stabilisce che solo per il primo anno di applicazione di tal nuovi adempimenti, la comunicazione relativa al primo semestre deve essere inviata entro il 18 settembre 2017 e il secondo entro il 28/02/2017. In questo modo, quindi, anche in funzione delle esigenze legate all’adeguamento tecnico da effettuare, l’invio dei dati relativi ai primi due trimestri del 2017 viene unificato in un’unica data, anziché in due invii separati.

Si segnala infine che, consapevole delle difficoltà che l’adeguamento tecnologico dei sistemi, necessario per recepire le suddette modifiche, il legislatore ha previsto, per coloro che hanno realizzato un volume d’affari pari o inferiore a 50.000 Euro, l’erogazione di un credito d’imposta pari a 100 euro per i soggetti che inviano trimestralmente i dati delle fatture emesse e ricevute e quelli relativi alle liquidazioni periodiche effettuate.