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DAL 2018 LIMITAZIONI ALLA DETRAZIONE IVA

Si attendeva un emendamento alla legge di Bilancio; ma purtroppo non è mai arrivato.

La conclusione è una sola: il sistema della detrazione IVA sulle fatture di acquisto rimane cristallizzato così come scritto nel D.L. 50/2017. L’affermazione non può che essere di rammarico, se solo si osserva come due norme delle stesso D.P.R. 633/1972 (l’articolo 19 e l’articolo 25) siano tra loro in aperto contrasto.

Si attendeva un emendamento alla legge di Bilancio; ma purtroppo non è mai arrivato.

La conclusione è una sola: il sistema della detrazione IVA sulle fatture di acquisto rimane cristallizzato così come scritto nel D.L. 50/2017. L’affermazione non può che essere di rammarico, se solo si osserva come due norme delle stesso D.P.R. 633/1972 (l’articolo 19 e l’articolo 25) siano tra loro in aperto contrasto.

In sostanza, secondo l’interpretazione letterale dell’articolo 19, la detrazione può essere esercitata solo con riferimento all’anno di esigibilità dell’imposta tranne che per i casi di esigibilità differita, e non più al secondo anno successivo. Questa novità, ricordiamo, è in vigore dallo scorso 24 aprile con effetto per le fatture e bollette doganali emesse dall’1/1/2017 ma gli effetti esploderanno nelle nuove criticità solo dal 2018, giacché tale diritto non può più essere esercitato nelle liquidazioni IVA dell’anno successivo a quello di esigibilità.

Dunque, scaduto il termine di presentazione della dichiarazione (30-04-2018), la detrazione sarebbe perduta, salvo il caso di ipotizzare un rimborso anomalo, ovvero interrogarsi sulla possibilità di presentare una dichiarazione integrativa in contrasto con la norma stessa.

Per cercare di contrastare questi evidenti problemi, si potrebbe dare un’interpretazione della norma differente anche se sarebbe un’evidente forzatura.

Si potrebbe allora valutare la detrazione “immediata” (legata al momento di esigibilità/effettuazione) di carattere non esclusivo, pena l’insorgenza di un conflitto fra il presupposto sostanziale (insorgenza del diritto) e il presupposto formale (possesso della fattura, laddove successivo) richiesti entrambi dalla direttiva (art. 168 e 178) e già oggetto degli insegnamenti della sentenza 29/4/2004 Terra Bauberdarf-Handel, in causa C-152/02.

Ciò significherebbe che il momento iniziale della detrazione non può prescindere dal fatto di disporre di una fattura indicante l’importo dell’IVA versata a monte. Diversamente, il soggetto passivo avrebbe diritto alla detrazione anche senza avere versato alcuna somma al fisco e senza possedere alcuna fattura.

Considerazione, quella del possesso della fattura, che in passato (C.M. 328/E/1997, punto 3.5.2) aveva già spinto l’Amministrazione finanziaria a precisare che “per esigenze che si ricollegano all’accertamento del tributo … l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato al possesso di idoneo documento che, a seconda dei casi, assume la forma di fattura di acquisto, bolletta doganale, fattura di acquisto intracomunitario, autofattura, ecc.”.

Tutto ciò premesso, in attesa di conoscere il pensiero dell’Agenzia delle Entrate, sembrerebbe possibile sostenere la detrazione nella liquidazione per il mese di gennaio 2018 di una fattura datata 2017 arrivata, ad esempio, il 17/01/2018, ancorché si ponga il problema, in tal caso, di documentare adeguatamente il momento di arrivo della fattura.

Si tratta comunque di un forzatura, travisando l’assunto contenuto nell’articolo 19 del D.P.R. 633/1972; ma tale interpretazione potrebbe rappresentare un ottimo rimedio.

A tale proposito non si possono che attendere le indicazioni ufficiali da parte dell’Agenzia, che sarà costretta ad esprimersi in merito; anche perchè le esigenze operative dei commercialisti e degli uffici amministrativi delle aziende sono ormai improrogabili e qualcuno si deve assumere la responsabilità di quanto è stato scritto.